Cosa sono i DPI?

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi inerenti alla loro attività. In riferimento ai DPI utilizzati in ambito sanitario, quelli impiegati più frequentemente sono DPI per la protezione respiratoria, per la protezione degli occhi, per la protezione delle mani, per la protezione del corpo, per la protezione dei piedi e per la protezione del capo.

Gli indumenti da lavoro diventano abbigliamento antinfortunistico quando contribuiscono a proteggere l’utilizzatore da eventuali rischi legati al settore di appartenenza, trasformandosi in un vero e proprio strumento di protezione.
Un singolo capo può proteggere da uno o più pericoli, a seconda del tipo di tessuto e modello, in base alle normative che lo regolamentano.
Per identificare a quale categoria appartiene un DPI, bisogna guardare l’etichetta del capo, ove, oltre alle caratteristiche generali dell’indumento (taglia, tessuto, istruzioni lavaggio…), devono essere specificate la categoria di appartenenza e le relative normative con i pittogrammi di riferimento.
Una caratteristica molto importante dell’abbigliamento antinfortunistico è la marcatura CE (Conformità Europea).
Questo marchio sta ad indicare l’idoneità dei requisiti indispensabili per la loro libera circolazione e commercializzazione nella comunità europea.
Il marchio CE deve essere obbligatoriamente posto su tutti i capi in modo visibile, leggibile e indelebile.

Norme antinfortunistica e DPI
Marcatura etichette dei DPI
Norme antinfortunistica calzature

Cosa sono e quali e quali requisiti devono rispettare i dispositivi di protezione individuale

Cosa sono

Le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono contenute nel Decreto Legislativo 81/2008; in particolare, l’art. 20 dello stesso riporta quali siano gli obblighi di tutti i lavoratori.
Secondo questo articolo, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Tra le varie disposizioni dettate dalla normativa in questione, i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.
Ulteriore obbligo è quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Quali requisiti devono rispettare i DPI

In riferimento ai requisiti che devono essere rispettati dai DPI, essi sono elencati nell’art. 76 del medesimo decreto.
In particolare, i DPI devono:
• Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
• Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
• Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
• Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
L’art. 78 del decreto prevede che i lavoratori segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Classificazione dei DPI

I DPI si suddividono in tre categorie, secondo quanto riportato dal Decreto Legislativo 475/92.

DPI di I Categoria: DPI di progettazione Semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; la loro funzione è quella di salvaguardare da:

  • Azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici;
  • Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°;
  • Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
  • Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
  • Azione lesiva dei raggi solari.

I DPI di I Categoria devono possedere marcatura CE e dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello.

DPI di II Categoria: sono i DPI destinati a proteggere da rischi medi, che non rientrano nelle altre due categorie, come:

  • Protezione orecchie
  • Protezione occhi (compresi i filtri ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria)
  • Protezione del capo: tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria, elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso, elmetti progettati e costruiti per la protezione contro i rischi elettrici.
  • Protezione totale o parziale del viso: tutti i dispositivi esclusi quelli in III Categoria:
    – dispositivi progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più in cui possono essere o meno essere presenti radiazioni IR, fiammi o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – dispositivi progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temperature dell’aria di – 50°C o meno;
    – dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici.
  • Indumenti protettivi: tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, inclusi indumenti sportivi quali mute da sub, mute da sci d’acqua, giubbetti antiproiettili usati da guardie private o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate.
  • Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi:
    – I dispositivi di protezione contro l’elettricità statica per la possibilità di utilizzo in ambienti atex.
  • Protettori di mani e braccia: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub)
  • Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti: tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l’annegamento o per l’uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all’uso in acque profonde.
    Ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi utilizzati per uscire dall’acqua dopo cadute in luoghi ghiacciati.
  • Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro vibrazioni, rischi rilevanti derivanti dall’impatto con altre persone o dalla caduta durante la pratica di attività sportive, effetti della forza di gravità.
  • Indumenti ed accessori alta visibilità

Devono possedere marcatura CE e dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello e relativa documentazione tecnica di costruzione.

DPI di III Categoria: sono DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente; si presuppone che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

Essi si suddividono nelle seguenti tipologie:

  • Apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • Apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  • DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  • DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non inferiore a100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  • DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a–50°C;
  • DPI destinati a salvaguardare le cadute dall’alto;
  • DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

I DPI di III Categoria devono avere marcatura CE e dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello; documentazione tecnica di costruzione. Dev’essere poi svolta una verifica periodica del sistema qualità del fabbricante da parte dell’organismo di controllo.

Chiamaci per ogni informazione.
Per trovare insieme l’abbigliamento di lavoro
più adatto alla tua azienda.

Contatti e informazioni